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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9636 del 9 marzo 2011

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9636 del 9 marzo 2011

Testo massima n. 1

In tema di reato continuato, il limite di aumento, ex art. 81 c.p., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, non è applicabile quando il giudice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, escludendone così in relazione ad essi l’applicazione. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha concesso all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull’entità della pena ].

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