Cass. pen. n. 3662 del 21 aprile 1981

Testo massima n. 1


Il requisito minimo per la validità della contestazione della recidiva è il richiamo all'art. 99 c.p. ovvero la menzione di «recidiva» senza l'indicazione del relativo articolo, giacché la recidiva è una situazione giuridica personale dell'imputato. (Fattispecie in cui è stata esclusa come valida contestazione la seguente frase: «il pretore fa presente che l'imputato ha numerosi precedenti penali», senza alcun riferimento all'art. 99 c.p. o alla recidiva).

Normativa correlata