14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3011 del 8 novembre 2000
Posted at 20:01h
in Massimario
Testo massima n. 1
La recidiva — in quanto costituisce uno status personale dell’imputato ed una circostanza aggravante del reato — può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell’esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]