14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7236 del 19 febbraio 2004
Posted at 20:01h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di sanzioni applicabili da parte del giudice di pace, non è necessario che la recidiva sia formalmente contestata perchè essa, ai sensi del comma terzo dell’art. 53 D.L.vo n. 274 del 2000, sia ostativa all’applicazione della pena pecuniaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]