14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2140 del 18 febbraio 1988
Testo massima n. 1
Mentre l’incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, l’incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva, l’esame della maturità mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al reato commesso, attraverso speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l’aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore è imputato lungo l’arco evolutivo della personalità del soggetto e quindi con un maggior rigore valutativo, allorché tale fatto si colloca nella fase dell’età evolutiva.
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