14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1510 del 2 febbraio 1990
Testo massima n. 1
In tema di imputabilità, deve essere annullata con rinvio ad altro giudice, per difetto di motivazione e violazione di legge la sentenza che dia atto della capacità di un minore imputato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in base a considerazioni astratte e apodittiche, facendo riferimento all’intelligenza che questi avrebbe mostrato nel dibattimento [ peraltro seguito a distanza di qualche anno dal fatto, mentre è all’epoca del fatto che i giudici avrebbero dovuto riferirsi per accertarne la capacità a norma dell’art. 98 c.p. ], e senza mostrare di distinguere tra la normale intelligenza di un ragazzino e la sua capacità di rendersi conto della situazione di pericolo e di valutare le possibili conseguenze della propria condotta; cosa tanto più necessaria trattandosi di un reato colposo.
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