14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 534 del 22 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Poiché la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un’adeguata motivazione sull’accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell’atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.
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