14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2083 del 15 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Ai fini dell’imputabilità del maggiore di 14 anni e del minore di 18 anni la maturità può aversi per raggiunta dal soggetto se sussistono lo sviluppo intellettivo e volitivo e l’attitudine di distinguere il bene dal male e il lecito dall’illecito, se le possibilità di determinarsi nelle scelte siano nella norma, tutto ciò può anche non avvenire per effetto di una infermità mentale, ma non necessariamente, in tal caso, deve ravvisarsi la immaturità dato che «immaturità» e «infermità mentale» sono concetti ontologicamente diversi, ed i due stati possono, in un minore di età, coesistere o meno.
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