14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 37635 del 12 settembre 2014
Testo massima n. 1
La previsione dell’art. 78, comma primo, n. 1, c.p., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent’anni di reclusione, funge da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all’atto della commissione [ in stato di libertà o in detenzione ] di ogni nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite. [ Fattispecie, nella quale è stata disposta l’esecuzione di una condanna alla pena di anni 18 di reclusione nei confronti di persona, che aveva già espiato una precedente pena di anni 26 e mesi uno di reclusione ].
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