Cass. pen. n. 3741 del 22 gennaio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.


In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44157 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

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