14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4903 del 23 maggio 1997
Testo massima n. 1
Deve essere esclusa la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all’autorità, cui va chiesta tutela. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto lo stato di necessità nel comportamento di un soggetto che aveva continuamente prestato la propria opera per la riscossione del «pizzo» nell’interesse di una associazione di stampo mafioso, ritenendo che lo stesso vi fosse stato costretto per le minacce ricevute e lo aveva perciò prosciolto dal reato di partecipazione all’associazione ].
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Testo massima n. 1
Risponde del reato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica del sodalizio, presti un contributo duraturo e consapevole all’attività delittuosa da questa svolta. La responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall’associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa. In assenza di tale dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva prosciolto dal reato associativo, per aver agito in stato di necessità, un soggetto che aveva svolto con continuità l’attività di riscossione del «pizzo» per conto dell’associazione, asserendo che questi era estraneo all’associazione ed era stato costretto dalle minacce ricevute ].
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