14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23286 del 19 maggio 2004
Posted at 20:02h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non può essere invocata l’esimente dello stato di necessità per il reato di favoreggiamento della prostituzione da parte di colui il quale abbia posto in essere la condotta criminosa adducendo di esservi stato costretto dalla mancanza di lavoro e di mezzi di sussistenza, non venendo meno in tali circostanze il connotato della spontaneità dell’azione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]