14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8436 del 8 settembre 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per colpa, la specificazione del grado della medesima è indispensabile soltanto nei casi, nei quali si debba pronunciare il risarcimento dei danni o si debba irrogare la pena. In ogni altra ipotesi la omissione va integrata nella competente sede civile, non sussistendo alcuna mancata decisione.
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