14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35820 del 3 ottobre 2001
Testo massima n. 1
Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione, l’aggiunta o la limitata valutazione di un profilo di colpa, sia pure specifica, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o restrizione della contestazione. La valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, di determinati profili di colpa piuttosto che di altri non comporta formazione di giudicato né prelcusioni per il giudice d’appello.
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