Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35820 del 3 ottobre 2001

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35820 del 3 ottobre 2001

Testo massima n. 1

Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione, l’aggiunta o la limitata valutazione di un profilo di colpa, sia pure specifica, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o restrizione della contestazione. La valorizzazione, da parte del giudice di primo grado, di determinati profili di colpa piuttosto che di altri non comporta formazione di giudicato né prelcusioni per il giudice d’appello.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze