14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22579 del 16 giugno 2005
Posted at 20:02h
in Massimario
Testo massima n. 1
La circostanza dello «scioglimento dell’equipe operatoria» che abbia a verificarsi quando ancora l’intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l’elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l’equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l’allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]