14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3428 del 25 marzo 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio. Il secondo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato.
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