14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3957 del 26 aprile 1993
Testo massima n. 1
L’indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell’agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall’intenzione o, meglio, dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito. Qualora l’indagine limitata alle circostanze estrinseche e obiettive non consenta un sicuro giudizio ai predetti fini, è necessario, in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, l’esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo.
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