14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7770 del 7 agosto 1996
Testo massima n. 1
In tema di elemento soggettivo del reato, il cosiddetto dolo diretto non intenzionale ricorre ogni qual volta la realizzazione dell’evento si presenti all’agente come altamente probabile o certa conseguenza della sua azione, e si colloca tra la forma meno intensa di dolo cosiddetto eventuale [ che ricorre quando la realizzazione, non perseguita, del fatto, si presenta all’agente solo come possibile ] e quella più intensa di dolo cosiddetto intenzionale [ che ricorre quando la realizzazione del fatto è addirittura lo scopo perseguito dall’agente ]. La forma del dolo diretto [ non intenzionale ] è pienamente compatibile con il tentativo.
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