14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3683 del 28 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Il delitto di illecito trattamento dei dati personali si connota, sul piano dell’elemento soggettivo, come reato a dolo specifico, la cui struttura finalistica è incompatibile con la forma del dolo eventuale che postula l’accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato. [ In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse integrare l’elemento soggettivo del reato la pubblicazione di un recapito telefonico su una rivista di annunci erotici da parte di un soggetto che non conosceva il titolare delle utenze e pertanto ignorava se i messaggi erotici, ricevuti a causa dell’indebita divulgazione, gli fossero graditi ovvero costituissero per lui un danno ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]