14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22835 del 28 maggio 2015
Testo massima n. 1
L’estetista professionale è titolare, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p. di una posizione di garanzia a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, in virtù sia del principio del “neminem laedere”, sia della sua qualità di custode degli apparecchi elettromagnetici utilizzati per detto trattamento, il cui uso, anche unitamente a prodotti cosmetici, potrebbe dar luogo ad attività da qualificarsi pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2050 c.c., di talché è in astratto configurabile la sua responsabilità per le lesioni causate dai trattamenti estetici praticati in violazione delle regole cautelari di settore.
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