14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35827 del 30 agosto 2013
Testo massima n. 1
Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento. [ In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la condanna per omicidio colposo, in relazione ad un infortunio sul lavoro, del coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ].
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