14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43168 del 22 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall’agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta [ attiva od omissiva ] dell’agente, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l’agente. [ Fattispecie di omicidio colposo per l’annegamento di un bambino di età inferiore ai tre anni, addebitato al gestore di una piscina con acquascivolo che non aveva dotato la struttura di adeguata recinzione né di un efficiente servizio di sorveglianza, per cui la Corte ha ritenuto che non potessero essere qualificate come evenienze eccezionali e imprevedibili né la sottrazione del minore al controllo dei genitori, né il colpevole difetto di sorveglianza di questi ultimi ].
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