14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2661 del 21 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti con specifica motivazione. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto erronea la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale, non essendosi il giudice di primo grado pronunciato sulla pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, sarebbe stata infondata la richiesta di revoca contenuta nell’atto di gravame ].
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