14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3144 del 29 settembre 2000
Testo massima n. 1
Attesa l’affinità tra l’abrogata figura criminosa dell’oltraggio a pubblico ufficiale e quella, tuttora valida, dell’ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa [ la quale si differenzia dalla prima esclusivamente sotto il profilo della eterogeneità degli interessi giuridici protetti ], ed avuto riguardo alla disciplina dettata in materia di successioni di leggi penali nel tempo dall’art. 2, comma terzo, c.p. [ la cui operatività può estendersi anche all’ipotesi in cui la norma abrogata fosse contemplata nel contesto sistematico repressivo antecedente come fattispecie ] «speciale» rispetto alla coeva fattispecie «generale» rimasta inalterata, con conseguente espansione della sfera di applicazione di quest’ultima anche ai casi prima rientranti nelle previsioni della prima ], deve escludersi che l’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale abbia dato luogo ad una vera e propria abolitio criminis e che la condanna definitivamente inflitta per detto reato sia quindi soggetta a revoca ai sensi dell’art. 673 c.p.p
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