Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45159 del 8 novembre 2013

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45159 del 8 novembre 2013

Testo massima n. 1

L’abrogazione integrale della legge 7 marzo 2001 n. 78 [ Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale ], operata dall’art. 2268, comma primo, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto dall’8 ottobre 2010, ha determinato l'”abolitio” del reato contravvenzionale previsto dall’art. 10, comma secondo della legge citata per gli interventi di modifica, restauro o manutenzione che abbiano determinato la perdita, il danneggiamento irreparabile o l’alterazione essenziale delle vestigia belliche specificate nell’art. 1, comma secondo, lettere a ], b ], c ], e ] della stessa legge, con la conseguenza che la successiva soppressione della norma abolitrice, operata dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, avendo determinato la “nuova entrata in vigore” della fattispecie incriminatrice, non può retroagire ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto da ultimo citato, ostandovi il principio dell’irretroattività della pena sancito dall’art. 2 cod. pen.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze