14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21823 del 22 giugno 2006
Testo massima n. 1
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall’art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell’art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell’art. 2 c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». [ Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di revoca della condanna per abolitio criminis ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]