14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26316 del 1 luglio 2008
Testo massima n. 1
La normativa penalistica concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali all’estero prevista, nella specie, dal D.L. 10 luglio 2003 n. 165, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003 n. 219 e dalla L. 2 agosto 2006 n. 247 ha natura di legge temporanea. [ In motivazione, la S.C. ha escluso che tale normativa abbia natura di legge eccezionale ].
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Testo massima n. 1
La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall’art. 2, comma quinto, c.p., bensì da quella di cui al precedente comma quarto. [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l’applicabilità della più favorevole disciplina del c.p. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina anteriore a tale legge che rinviava al c.p. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 47 c.p.m.g. ].
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