Cass. pen. n. 12732 del 29 dicembre 1995

Testo massima n. 1


Le disposizioni in tema di «sostituzione» delle pene detentive brevi, dettate dagli artt. 53 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto costituenti un sistema sanzionatorio «parallelo» a quello «ordinario» hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali. Ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale dettato dal comma 3 dell'art. 2 c.p. che sancisce l'operatività, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente al tempo di commissione del reato. Pertanto — nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della «novella» n. 402 del 5 ottobre 1993 introduttiva del più gravoso parametro di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva sostituita — deve applicarsi il parametro di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall'art. 135 c.p. nel testo vigente prima della suindicata L. 5 ottobre 1993, n. 402.

Normativa correlata