14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 23613 del 20 maggio 2004
Testo massima n. 1
In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono piú favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge piú favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. [ Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 comma secondo cod. strad., commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell’arresto ].
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