14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35257 del 21 settembre 2007
Testo massima n. 1
L’art. 6, comma secondo, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea assicura il rispetto, in quanto principio generale del diritto comunitario, dei diritti fondamentali dell’uomo garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; tra essi, non rientra, peraltro, la retroattività della legge penale più favorevole, poiché il valore da essa tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria in favore di interessi di analogo rilievo [ quali, ad esempio, quelli dell’efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che in vario modo sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi od esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di rilievo primario ]. [ In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta «ex» art. 234 Trattato UE, di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ]. [ Conf. Corte cost. n. 393 del 2006 ].
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