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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25035 del 22 giugno 2011

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25035 del 22 giugno 2011

Testo massima n. 1

Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che abbiamo a regolare le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall’assenza di autorizzazioni. [ Nella specie, l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi era stata avviata dall’imputato previa comunicazione di inizio attività inviata alla competente Provincia ma in difetto del nulla osta comunale, necessario all’epoca dei fatti, e non più richiesto a seguito dell’entrata in vigore della Legge Reg. Lombardia n. 8 del 2007 ].

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