14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22334 del 21 maggio 2003
Posted at 20:03h
in Massimario
Testo massima n. 1
Quando intervenga abolitio criminis dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell’innocenza dell’imputato, legittimamente pronuncia l’assoluzione con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.
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