Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28701 del 29 luglio 2005

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28701 del 29 luglio 2005

Testo massima n. 1

Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta « abolitio criminis» del reato, emesso dal giudice dell’esecuzione senza l’avviso alle parti civili dell’udienza camerale ex art. 666 comma terzo c.p.p., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all’incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell’abrogazione del reato, trovando applicazione non l’art. 2 comma secondo c.p., ma l’art. 11 delle preleggi.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze