Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6297 del 3 febbraio 2000

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6297 del 3 febbraio 2000

Testo massima n. 1

Le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, e quindi anche quelle relative alla detenzione domiciliare, non attengono alla cognizione del reato e all’irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa. Esse, pertanto, non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell’art. 2 del codice penale, né il principio costituzionale di cui all’art. 25 Cost. Conseguentemente, la detenzione domiciliare è disposta dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione. [ Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito che, a fronte di richiesta di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, aveva applicato la misura della detenzione domiciliare, in forza dello ius superveniens, osservando che, in base a quest’ultimo, non si pone più un’alternativa tra detenzione domiciliare e carcere, bensì tra la prima e la libertà conseguente all’eventuale differimento, da concedere solo quando non si debba o non si possa, in concreto, disporre la misura alternativa ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze