14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24622 del 16 ottobre 2002
Testo massima n. 1
La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario di cui all’art. 223 della legge fallimentare, come sostituita dall’art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente, in quanto introduce, come elemento nuovo ed ulteriore rispetto alla precedente formulazione, il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali, od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma, ed il dissesto della società fallita. Trattandosi, tuttavia, di specialità per aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della fattispecie abrogata, in quanto l’elemento aggiuntivo è tale da attribuire alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della precedente fattispecie. In questa, infatti, assumeva rilievo la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della società, nella nuova configurazione, invece, assume rilievo soprattutto la sua idoneità a contribuire al dissesto dell’impresa. L’abolizione del più grave delitto di cui all’art. 223 legge fallimentare non esclude, nondimeno, la configurabilità, in concreto, dell’ipotesi residuale del falso in bilancio, in quanto fattispecie generale rispetto a quella della bancarotta impropria.
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