14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11345 del 11 marzo 2003
Testo massima n. 1
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione del reato, introdotta dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comporta che, per i fatti pregressi giudicati con sentenza irrevocabile, spetta al giudice dell’esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell’art. 666, comma quinto, c.p.p., accertare se sussistano nella fattispecie, già giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina [ quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità ]. In ipotesi di accertamento negativo, si determinano gli effetti dell’abolitio criminis, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente possibilità di revoca della sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p.
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