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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4119 del 20 giugno 1986

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4119 del 20 giugno 1986

Testo massima n. 1

La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l’inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. [ Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d’appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontá di revoca incaricando il coniuge di distruggere l’olografo ].

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