14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18353 del 31 luglio 2013
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso “ad usucapionem”, anche qualora venga respinta per tardività, atteso che, per l’effetto interruttivo, non rileva l’esito dell’azione, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto valido ad instaurare il giudizio.
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