14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26984 del 2 dicembre 2013
Testo massima n. 1
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della “possessio ad usucapionem”. [ Nella specie, in applicazione del principio affermato, la S.C. ha riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, ponendo perciò a carico del convenuto l’onere di dimostrare la mera detenzione ].
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