14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6573 del 31 marzo 2015
Posted at 16:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l’area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]