14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25364 del 28 novembre 2014
Testo massima n. 1
In mancanza di titoli che dispongano un diverso regolamento, la “communio incidens” di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà “pro indiviso” dell’intera strada e la facoltà di utilizzarla per tutto il percorso e in tutte le direzioni spetta a tutti i comunisti, senza che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada [ nella specie, quella finale ] sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l’istituto dell’estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù.
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