14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23160 del 11 ottobre 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’esenzione da servitù, prevista dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
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