14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22703 del 6 novembre 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell’usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell’opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
L’art. 1006 c.c., stabilendo che l’usufruttuario può ripetere solo alla fine dell’usufrutto le spese fatte in luogo del nudo proprietario, implica che, prima di tale momento, l’usufruttuario è carente di azione; quale mancanza di una condizione dell’azione, l’improponibilità della domanda di rimborso in pendenza dell’usufrutto può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]