14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13684 del 16 giugno 2014
Posted at 16:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 809 cod. civ., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 778 cod. civ., che stabilisce i limiti al mandato a donare, al mandato a stipulare un “negotium mixtum cum donatione”.
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