14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23551 del 10 novembre 2011
Testo massima n. 1
Nella donazione a persona giuridica, quando la notifica dell’atto pubblico di accettazione da parte del donatario avviene dopo la morte del donante, la formazione del consenso, necessaria per il perfezionamento del contratto di donazione, rimane impedita, in quanto gli eredi subentrano soltanto nei rapporti giuridici facenti capo al defunto che sono trasmissibili e non nei diritti ed obbligazioni “intuitu personae”, tanto più se si tratti di dichiarazioni negoziali eminentemente personali nella cui categoria rientra la donazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]