14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2149 del 31 gennaio 2014
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]