14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22983 del 9 ottobre 2013
Testo massima n. 1
La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell’art. 680 c.c., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l’espressione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria” contenuta nel testamento posteriore.
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