Cass. civ. n. 22649 del 31 ottobre 2011

Testo massima n. 1


La prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi; da ciò discende che l'espressa invocazione dell'una non è implicitamente estensibile all'altra, ma è necessaria una formulazione distinta per ciascuna di esse.