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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28679 del 23 dicembre 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28679 del 23 dicembre 2011

Testo massima n. 1

In materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’art.1123 c.c., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ascensore [ come nella specie ] siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

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