14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14697 del 14 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di condominio negli edifici, tutti i condomini devono partecipare alle deliberazioni che concernono l’ascensore [ nella specie, quella volta alla sostituzione dell’impianto ], trattandosi di bene di cui si presume, agli effetti dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., la proprietà comune in assenza di una diversa previsione contrattuale idonea a superare tale presunzione [ come, nella specie, la clausola del regolamento condominiale integralmente esonerativa di alcuni partecipanti dall’onere di contribuire alle relative spese ].
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